Il codice del Terzo settore inquadra e disciplina i casi in cui le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere si avvalgono della disponibilità di organizzazioni di volontariato (Odv) per assicurare il trasporto sanitario, che viene poi gestito generalmente con il prevalente ricorso all’opera di volontari sui mezzi di soccorso. Ciò avviene, quando l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà e vengano soddisfatte le condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
In tal caso l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, sia quello di emergenza e urgenza, sia quello ordinario ad enti di volontariato non è incompatibile con il principio comunitario di concorrenza.
Al fine di assicurare l’affidabilità delle organizzazioni che realizzano tale attività, la possibilità di convenzionamento è riservata alle associazioni che:
Il trasporto sanitario segue i principi e le procedure delle altre forme di convenzionamento:
Va rimarcato come, a differenza delle convenzioni con il volontariato e le associazioni di promozione sociale previste all’art. 56, quelle per il trasporto sanitario richiedano che l’organizzazione di volontariato coinvolta sia aderente ad una rete nazionale e sia accreditata nella Regione in cui presta il servizio. Si tratta di un requisito necessario per l’instaurazione di rapporti convenzionali quali la capacità di svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali di legge.
La normativa definisce un punto di equilibrio tra la necessità di valorizzare le tante esperienze di volontariato in questo settore e la considerazione che il sistema del 118 sia così strutturato da diventare un possibile spazio di mercato. Nel codice del Terzo settore viene delimitata la facoltà di convenzionamento a casi in cui da una parte sussistono condizioni che ne garantiscano l’interesse pubblico (“un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza”) e dall’altra si salvaguardino comunque i principi di trasparenza e apertura ai soggetti aventi titolo.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 57- 56 (per quanto di rinvio)
Sentenza 11/12/2014 C-113/13 della Corte di Giustizia europea
Sentenza 28/1/2016 C-50/2014 della Corte di Giustizia europea
Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
Normative e accordi regionali sul tema del trasporto sanitario
La normativa sul trasporto sanitario è entrata in vigore il 3 luglio 2017.
La scheda è aggiornata a ottobre 2023.